LA MAGISTRATURA ITALIANA NON HA GIURISDIZIONE SULLE SCIE CHIMICHE!
di Gianni Lannes
Posso capire l'ingenuità dei giovani e la buona fede degli anziani, ma sia chiaro, una volta per tutte, che la magistratura italiana non ha alcuna giurisdizione sulle attività di qualsiasi genere della NATO, nonché degli Stati Uniti d'America in Italia. Un consiglio di lettura: i trattati segreti e/o palesi del genere “USA l'Italia”, dal 1943 (armistizio di corto di Cassibile), trattato del nord atlantico, allo Stone Ax sulle bombe nucleari a stelle e strisce parcheggiate nella colonia tricolore, in evidente violazione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).
Il 21 agosto 2006 alcuni cittadini italiani che vivono nei pressi di Aviano, hanno citato in giudizio il Ministro della difesa nordamericano e il comandante della base di Aviano chiedendo al tribunale di obbligarli a rimuovere le armi nucleari dal suolo italiano, in quanto la loro presenza è da ritenersi illecita in base all’articolo 484 del codice penale in connessione con la Legge 185 del 9/7/ 1995.
L’accordo segreto del 24 maggio 1961 - decisamente incostituzionale e mai ratificato dal Parlamento - mediante il quale è stato regolato l'arrivo e la permanenza degli armamenti atomici in Italia, infatti, non ha potuto abrogare il principio che all’interno della base americana valgono le normative italiane.
I giudici nostrani - ovvero le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 2 Dicembre 2008 pubblicata in data 25 Febbraio 2009 - hanno però, negato al giudice di Pordenone il potere di decidere sulla causa (difetto di giurisdizione) dichiarando applicabile l’ex articolo 10 della Costituzione Italiana, il principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto.La decisione della Cassazione è stata motivata sulla scia della decisione del caso Cermis del 2000, in cui è stata negata ai membri di un sindacato di Trento una richiesta contro i voli di addestramento a bassa quota dopo l’incidente che ha causato la morte di 22 persone che viaggiavano su una funivia. Tale sentenza è stata, però, fondata su una falsa traduzione del testo dell’articolo VIII § 9 dello Statuto della Truppe della Nato del 1951 che definisce l’obbligo dello stato ospite (Stati Uniti) all’interno del territorio italiano di comparire dinanzi ad un tribunale civile italiano. La falsa traduzione del testo originale inglese proveniva dal governo elvetico. Con lettera del 6 dicembre 2009 il governo svizzero si è scusato per l’errore della traduzione, indicando il sito governativo ove da quel momento si trova il corretto contenuto in lingua italiana dell’articolo VIII § 9 dello statuto delle truppe dell’Alleanza atlantica. Dove si legge: «Salvo alle condizioni previste al paragrafo 5 lettera g del presente articolo, lo Stato d’invio, per quanto concerne la giurisdizione civile dei tribunali dello Stato ricevente, non può avvalersi dell’immunità della giurisdizione dei tribunali dello stato ricevente a favore dei membri di una forza armata o di un elemento civile». La precedente traduzione riportata nella sentenza semplicemente non conteneva il «non». L’articolo 7 della Convenzione delle Nazioni unite del 2004 sulla immunità degli Stati, stabilisce il principio secondo il quale un giudice nazionale è competente a decidere in una causa civile se una tale competenza giurisdizionale risulta da un atto internazionale come per esempio lo statuto delle truppe della Nato.
Con la legge numero 5 del 14 gennaio 2013 l’Italia ha aderito a tale convenzione. Grazie a Napolitano, Monti e al parlamento tricolore, anche questo residuo infinitesimale di sovranità è stato cancellato.
Dall'eccidio di Portella della Ginestra (1 maggio 1947) alla strage del Cermis, transitando per la strategia della tensione orchestrata dalla Central Intelligence Agency fino ai giorni nostri, anche i sassi sanno che non c'è alcuna giustizia nel belpaese, soprattutto quando si tratta del padrone alleato.
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